LA MAGISTRATURA CONVALIDA IL PRINCIPIO DELLA NON TRASMISSIBILITÀ

La sentenza, degna di diventare fonte di diritto, si è valsa del concetto di U = U per concludere che il fatto non sussiste dato che Il rischio di trasmettere l’HIV è stato sostanzialmente pari a zero. I consulenti specialistici chiamati a deporre hanno avuto l’opportunità di far capire come sia cambiato l’approccio alla malattia e hanno contribuito in modo concreto alla lotta contro lo stigma che ne deriva.

NOTA di NADIR:

Ricordiamo che la normativa italiana non obbliga a rivelare il proprio stato di salute in nessuna circostanza e la sentenza, oltre a stabilire un precedente sul nesso causale, conferma la validità scientifica del concetto U = U, ancora visto con diffidenza perfino da alcuni esperti

Nella Regione Puglia, competente per territorialità, è stata recepita la capacità di sostenere la verità basata sulla scienza e sull’evidenza, superando qualsiasi pregiudizio affermato nei decenni che ha posto l’enfasi sul rischio generico, in assenza degli elementi che costituiscono colpa grave.

Attendiamo, comunque, il dispositivo-Sentenza che sarà fonte per futuri casi ove la parte offesa dichiara di non essere al corrente dei rischi cui si è esposta.

Così come Ignorantia legis non excusat, neppure l’ignoranza della realtà ammette colpevolizzazioni basate sul dolo eventuale o, peggio, su pregiudizi e stigmatizzazioni.